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Legislatura XVII

Proposta emendativa 63.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2016  [ apri ]
63.5.(nuova formulazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1o gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. Gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE.».
  1-ter. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espresso pronunciamento della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora assorbita, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Gli enti di cui al periodo precedente presentano alla Sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento di cui alla Direttiva 2011/7/UE.
  1-quater. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    « b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie, ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    3) al servizio di trasporto pubblico locale;
    4) al servizio di pubblica illuminazione;
    5) al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitti.
    c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative ai trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, Agenzie e/o Fondazioni lirico-sinfoniche;»;
   2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
    « c-bis) Ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto, e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.».