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Legislatura XVII

Proposta emendativa 36.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2016  [ apri ]
36.5.
approvato

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 con le seguenti: dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
  al comma 4, lettera b), sostituire le parole: laurea o laurea magistrale a ciclo unico con le seguenti: studio, aumentata di uno;
  dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
   4-bis. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 4, lettera a).;

  al comma 5, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro e le parole: l'8 per cento con le seguenti: il 7 per cento;
  al comma 6, sostituire le parole: 25.000 euro con le seguenti: 30.000 euro;
  al comma 9, sostituire le parole: commi 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: commi 4, 5 e 6;
  dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
   9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari della borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.
  9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, gli articoli 2 e 3 sono abrogati;

  al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le parole: 55 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le parole: 105 milioni di euro;
  all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 285 milioni di euro per il 2017 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2018.