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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2016  [ apri ]
35.06.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertà).

  1. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  2. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vengono adottati, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2017, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente, definiti mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.