Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'esonero di cui al presente comma spetta altresì ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare gli importi come segue:
2017: – 1.419.000;
2018: – 5.115.000;
2019: – 5.214.000.