Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Cassa Integrazione in deroga per il settore della pesca).
1. Ai fini del finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 41 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2017: – 41.000.000 euro.