Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:
1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Conseguentemente:
dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis Le detrazioni di cui all'art. 16, comma 1-septies sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;
all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'economia e delle finanze
2017: – 5.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 15.000.000.