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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XIII/2.1.
approvato

  Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:
  1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis Le detrazioni di cui all'art. 16, comma 1-septies sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;
   all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

  Ministero dell'economia e delle finanze
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 15.000.000.