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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.4. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XIII/11.4.
approvato

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I,II e III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

ident. 11.2.11.5.