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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.08. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XIII/11.08.
approvato

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico, fermo restando l'assolvimento dei diritti annuali di licenza.
  2. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di mosto cotto fermentato, con esclusione di quelli alcolizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno e che utilizzano prevalentemente prodotti di produzione aziendale, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504 e pertanto sono dispensati, dagli obblighi previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 2005, n. 504.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui con le seguenti: è incrementato di 299 milioni annui.