Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 7 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.».
2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.
Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'economia e delle finanze
2017: – 6.000.000;
2018: – 6.000.000;
2019: – 6.000.000.