Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
«All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 4-bis aggiungere:
4-ter. La garanzia mutualistica è prestata su richiesta dall'impresa agricola, per il tramite della banca finanziatrice, qualora la stessa favorisca l'accesso al credito ed agisca direttamente nel contenimento del costo del danaro che la medesima impresa deve sostenere».