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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XIII/13.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Articolo 13-bis.

  Dopo l'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 aggiungere l'articolo 10-bis:

  1. Il debitore può presentare la proposta di cui all'articolo 10 senza l'attestazione sulla fattibilità del piano di cui l'articolo 9 comma 2, se la proposta è accompagnata dalla relazione di un professionista, da lui designato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 che attesti la veridicità dei dati patrimoniali e la fattibilità della proposta. In tal caso il giudice sospende con decreto per un termine massimo di centoventi giorni le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. In tale periodo i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 9 comma 6. Il termine di sospensione può essere prorogato di sessanta giorni per gravi motivi.
  2. Col decreto di cui al comma 1 il giudice, ove non vi abbia già provveduto, nomina l'organismo di composizione delle crisi il quale deve depositare l'attestazione prevista dall'articolo 9 comma 2 od indicare le ragioni per le quali essa non può essere depositata.
  3. La sospensione perde efficacia se entro il termine di cui al comma 1 non viene depositata l'attestazione prevista dall'articolo 9 comma 2.
  4. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 non può essere dichiarato il fallimento del debitore. Quando pende la dichiarazione di fallimento il termine di cui al comma 1 non può essere prorogato.