Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
A partire dal 1o gennaio 2017, in analogia ad altre tipologie di gioco, l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilita per la rete fisica nella misura del 33 per cento del MOL (Margine Operativo Lordo, differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte) e per il gioco a distanza nella misura del 37 per cento del MOL; il gettito conseguito con questa modalità di tassazione rimane destinato per il 25 per cento a titolo di Imposta Unica ed il 75 per cento al MIPAAF per il finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.