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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.020. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XIII/11.020.
approvato

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  A partire dal 1o gennaio 2017, in analogia ad altre tipologie di gioco, l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilita per la rete fisica nella misura del 33 per cento del MOL (Margine Operativo Lordo, differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte) e per il gioco a distanza nella misura del 37 per cento del MOL; il gettito conseguito con questa modalità di tassazione rimane destinato per il 25 per cento a titolo di Imposta Unica ed il 75 per cento al MIPAAF per il finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.