Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).
All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro.».