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Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.3. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XII/48.3.
approvato

  Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

4127-bis/XII/48.3.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il premio è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i soli nuclei familiari che si trovino in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 13.000 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.