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Legislatura XVII

Proposta emendativa 59.1. in XII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XII/59.1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. 1. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica e di adeguare il sistema di tracciabilità del farmaco alla dematerializzazione delle ricette e alle nuove tecnologie informatiche, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento dell'articolo 58, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, i produttori di farmaci possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a quello indicato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, apponendo su ogni confezione di farmaci, in chiaro e a barre, un codice alfanumerico formato dall'AIC seguito da un numero seriale almeno di nove cifre univoco, unico ed irripetibile, apposto con modalità che ne rendano impossibile la cancellazione. I codici, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono consentire al consumatore di tracciare ogni confezione lungo la filiera distributiva sino al produttore. I produttori di farmaci traslano non meno del 70 per cento dei risparmi conseguiti nell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al primo periodo, a riduzione del prezzo dei farmaci. Resta fermo quanto stabilito dalle norme sulla modalità di archiviazione e trasmissione del codice alla Banca dati istituita presso il Ministero della salute ai sensi dei decreto dei Ministro della salute 15 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministro della salute procede alla verifica dei risultati della sperimentazione. I risparmi conseguiti sono reimpiegati a copertura della spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale.