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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.02. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XI/52.02.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).

  1. Per garantire la continuità dei servizi e assicurare il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definite, da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed ANPAL nonché delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai centri per l'impiego, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
  2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da ANPAL, del fabbisogno in relazione all'articolazione territoriale dei servizi definito dalle Regioni e sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono, negli anni 2016, 2017 e 2018, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui agli articoli 11 e 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopra citati servizi nell'area territoriale interessata. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi per l'impiego pubblici delle Province. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
  3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Nelle more delle procedure del presente articolo, le Regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, possono stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.