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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.08. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XI/35.08.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Tutela della malattia nel lavoro autonomo).

  1. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività professionale per una durata superiore ai sessanta giorni, per i lavoratori autonomi il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l'intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni. A decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione della malattia il lavoratore autonomo è tenuto ad effettuare il pagamento del debito previdenziale maturato durante il periodo di sospensione, in rate mensili nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione.
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 gennaio 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici delle malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera».
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla Camera di commercio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, a valere sulla quota attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.