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Legislatura XVII

Proposta emendativa 33.01. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XI/33.01.
approvato

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

  1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/XI/33.01.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243).

  1. A seguito dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, terzo e quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al medesimo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2016»;
   b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dalle lavoratrici di cui al primo periodo del presente comma, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet in forma aggregata, al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento degli oneri previsti per l'attuazione del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire della facoltà di cui al medesimo periodo.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.