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Legislatura XVII

Proposta emendativa 52.01. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XI/52.01.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).

  1. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le Regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono autorizzati per il triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni per i profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle Province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle Regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.