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Legislatura XVII

Proposta emendativa 42.1. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XI/42.1.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017, 246 milioni di euro per l'anno 2018 e 125,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/XI/42.1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017; 246 milioni di euro per l'anno 2018 e 125,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/XI/42.1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 282 milioni di euro per l'anno 2017; 246 milioni di euro per l'anno 2018, 125,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.