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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.4. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis./XI/29.4.
approvato

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis/XI/29.4.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1991 n. 274, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di studio per il conseguimento degli attestati per l'abilitazione alla professione di tecnico di radiologia medica, disciplinati ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103, a prescindere dal conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.