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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.1. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis./XI/29.1.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis./XI/29.1.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, « sono inserite le seguenti: « nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

4127-bis/XI/29.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente:
  «1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti o coincidenti quando trattasi di iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza integrativa, al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione di anzianità e anticipata di cui al comma 10 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.