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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.02. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/XI/28.02.
approvato

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.

4127-bis/XI/28.02.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Interventi per i lavoratori affetti da malattie asbesto correlate).

  1. Tutti i lavoratori affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti dall'INAIL di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, hanno diritto ad essere collocati in pensione secondo le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, in assenza di qualsiasi limite, di grado di inabilità e di anzianità anagrafica e contributiva, e con effetto immediato, e con quantificazione degli importi della prestazione, nella misura dell'80 per cento della media delle retribuzioni percepite per attività di lavoro, con rivalutazione in base agli indici ISTAT.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.