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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/X/4.1.
ritirato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007 C.13, C.14, C.15 le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente, costi connessi alla realizzazione di campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi, è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa complessiva annua di 15 milioni di euro per l'anno 2017, nella misura del 15 per cento per tali categorie di spesa, elevabile al 20 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca.
  2-ter. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis». Le modalità attuative del comma 2-bis sono identificate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017., con le seguenti: 285 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.