Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli investimenti negli impianti di cui all'allegato A annesso alla presente legge, non possono superare il limite massimo di 10 milioni di euro per ogni singolo impianto.
Conseguentemente, Allegato A (articolo 3, comma 2), alla sezione: Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, la voce: macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime è sostituita dalla seguente: macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.