Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si applica nelle medesime modalità ivi previste anche per l'anno 2017.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020.
3-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 marzo 2017 sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 3-ter, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. con le seguenti: 285 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.