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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.2. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/X/13.2.
approvato

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2017, per l'acquisto degli immobili situati nei distretti turistici individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, condotti dalle medesime e destinati alla prosecuzione dell'attività, possono accedere, alle medesime condizioni, in quanto compatibili, ai finanziamenti di cui al comma 1.
  6-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le finalità di cui al comma 6-bis.