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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.01. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/X/13.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Aggiornamento delle procedure per il versamento online delle imposte per l'iscrizione degli atti del registro delle imprese).

  1. Gli atti che devono essere iscritti nel registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, per i quali lo stesso codice o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, formati con documento informatico di cui all'articolo 21, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e soggetti a registrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono registrati per via telematica.
  2. I soggetti obbligati a richiedere la registrazione inoltrano la stessa all'Agenzia delle entrate per il tramite dell'ufficio del registro delle imprese, provvedendo al contestuale pagamento delle imposte dagli stessi liquidata. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.
  3. Le modalità di attuazione della registrazione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il competente Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico.