Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164).
La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, sugli obblighi di servizio nel settore del gas a carico gestore uscente, si interpreta nel senso che tale gestore resta obbligato a proseguire il servizio senza soluzione di continuità, limitatamente alla ordinaria amministrazione, e il contratto di concessione, con i relativi oneri, si intende prorogato dalla sua scadenza fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento.