Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
1. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
b) l'articolo 19 è abrogato.
1-bis. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.