Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:
Art. 67-bis.
1. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 30 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.