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Legislatura XVII

Proposta emendativa 67.01. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/X/67.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

Art. 67-bis.

  1. Al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 30 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.