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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in X Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/X/2.3.
(decaduto)

  Dopo l'articolo 2, comma 3, è inserito il seguente: Il secondo periodo del comma 7 di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, è sostituito dal seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.