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Legislatura XVII

Proposta emendativa 77.1. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/IX/77.1.
approvato

  Al comma 3 aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:
   «640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovia Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.

4127-bis/IX/77.1.

  Al comma 3 aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire il primo periodo del comma 640 con il seguente:
  «640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Ventimiglia (IM) a Roma (Ciclovia Tirrenica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.