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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.04. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/IX/21.04.
approvato

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.

4127-bis/IX/21.04.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Diffusione della logistica digitale).

  1. Ai fini del completamento degli investimenti, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2015 e alla procedura definita nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, 6,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2 della presente legge.