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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.01. in IX Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/IX/21.01.
approvato

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).

  1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.

4127-bis/IX/21.01.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per il trasporto pubblico locale e regionale).

  1. Il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di seguito denominato Fondo, ha una dotazione annuale pari a 4.859.000.000 euro per il 2017 e a decorrere dal 2018 di 5.032.000.000 euro annui.