Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
37. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito con il seguente:
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5, articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell'articolo 2 verranno liquidati entro l'anno 2018. Dall'anno 2017 detti proventi sono riassegnati alle attività di cui al comma 6.