Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
37. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 6 è sostituito con il seguente:
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 90 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
b) adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
c) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
d) sviluppare le filiere industriali delle energie rinnovabili e sviluppare le tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
e) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico e privato a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.