Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
4-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 3 è destinata all'effettuazione, da parte degli enti locali, di un censimento immobiliare. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono la rilevazione e catalogazione degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.
4-ter. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.