Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;
Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.
Al comma 3 sostituire le parole: 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 con le seguenti: 909,6 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 e 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;
Conseguentemente all'articolo 65 dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 nel saldo individuato ai sensi del comma 4 non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali per interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sulla salute della popolazione, anche ulteriori rispetto ai siti di interesse nazionale individuati a legislazione vigente. L'esclusione opera nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, e 2019 per gli enti locali e di 30 milioni di euro per ciascun anno 2017, 2018 e 2019 per le regioni.