Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al comma 1 può essere destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.