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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.06. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VIII/21.06.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Una quota pari ai 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione dei rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari;
   f) interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi di settore e redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
  3. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

  Conseguentemente,
   all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».