Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).
1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 400 milioni di euro per il 2017, destinato anche alla realizzazione di interventi straordinari di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
2. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:
a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari.
Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
3. Una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 per l'anno 2017 è destinata agli interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi di settore e alla redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.
4. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 400.000.000 euro;
2018: – 200.000.000 euro;
2019: – 200.000.000 euro.