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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.9. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VIII/2.9.
inammissibile

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
  2-bis
. Alle persone fisiche e giuridiche e agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2017 per:
   a) l'aggiornamento dei propri quadri conoscitivi e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico;
   b) gli interventi per la sistemazione o per il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale attesti la riduzione della pericolosità;
   c) gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere accessorie al reticolo stradale necessarie a garantire o a ripristinare il regolare deflusso delle acque nonché a favorire la stabilità del terreno, della roccia o della sede stradale;
   d) gli interventi per contrastare l'erosione superficiale del suolo agricolo;
   e) gli interventi per migliorare le caratteristiche del reticolo idrico superficiale favorendo azioni che mirano a controllare le naturali dinamiche di espansione periodiche dei corsi d'acqua diminuendone la pericolosità mediante l'individuazione e la realizzazione di aree di laminazione e di aree di esondazione naturale;
   f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde di corsi d'acqua;
   g) la realizzazione di piani di assestamento e di piani di gestione delle superfici boschive e gli interventi di taglio selettivo, di rimboschimento o di impianto di specie arbustive, pianificati dagli enti territoriali competenti, qualora in fase di progettazione una perizia di un professionista abilitato, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento contribuisca a una sensibile riduzione del rischio idrogeologico non solo alla scala puntuale ma anche a scala di bacino.
   2-ter. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 2-bis realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni precedenti.
   2-quater. Sono altresì comprese nell'importo detraibile le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 2-bis successivamente al 31 dicembre 2017, purché siano relative a interventi la cui realizzazione sia effettivamente iniziata entro tale data.
   2-quinquies. Tra le spese sostenute di cui al comma 2-bis sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere e alla redazione delle relazioni tecniche, perizie e certificazioni tecniche.
   2-sexies. Su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri vedranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 2-bis

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 500.000;
   2018: + 500.000;
   2019: + 500.000.