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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.8. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VIII/2.8.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

  1-bis. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 500 mila euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, per la realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Il 50 per cento di tale fondo è destinato specificatamente a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, quali:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici;
   1-ter. Tutti gli interventi di cui al comma 1-bis devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefìci, anche dei costi e dei benefìci di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 500.000;
   2018: + 500.000;
   2019: + 500.000.