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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.3. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VIII/2.3.
approvato

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:
  1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

4127-bis/VIII/2.3.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:

  1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 299 milioni di euro per l'anno 2017, di 288 milioni di euro per l'anno 2018, di 282 milioni di euro per l'anno 2019, di 275 milioni di euro per l'anno 2020 e di 265 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.