stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.10. in VIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VIII/2.10.
inammissibile

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
  6-bis. Sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per il triennio 2017-2019 relative a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
   c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;
   d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;
   e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
   g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico.
  6-ter. Tutti gli interventi di cui al comma 6-bis devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefìci, anche dei costi e dei benefìci di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.
  6-quater. Sentite le Commissioni Parlamentari competenti su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri verranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposta dal comma 6-bis».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 500.000;
   2018: + 500.000;
   2019: + 500.000.