Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.»
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 31 dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.»
Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 270 milioni di euro per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.