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Legislatura XVII

Proposta emendativa 82.1. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 4127-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/11/2016  [ apri ]
4127-bis/VII/82.1.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
  1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.
  1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
  1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
  1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.
  1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
  1-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.
  1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-nonies, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.