Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:
Art. 82-bis.
(Misure in favore delle imprese di produzione spettacoli musica popolare dal vivo).
1. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le Imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro del beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.