Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti parole: «il 31 gennaio 2017».